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Associazione

CICLISMO & DIABETE O.N.L.U.S.

STATUTO

Premessa

Il presente Statuto sostituisce le norme di regolamentazione di cui all'ATTO DI COSTITUZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. CICLISMO & DIABETE (sigla C. & D.) a suo tempo approvato dall'Assemblea dei Soci e registrato a Città di Castello il 14/3/2007 al n°744 serie 3, fatta comunque salva la natura dell'Associazione quale Ente di Volontariato ed "Organizzazione NonLucrativa di Utilità Sociale" ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n°460/97
Il presente atto è stato discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 delle previgenti norme statutarie (Modifiche - Le norme di regolamentazione possono essere modificate soltanto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti, previo parere favorevole di almeno un terzo dei Soci).

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TITOLO I

Costituzione - Durata - Sede - Scopi sociali

Art. 1

1.1 E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "CICLISMO & DIABETE O.N.L.U.S." (sigla: "C&D"), ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. n°460/97 sulla disciplina delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
1.2 La sede dell'Associazione è in San Giustino (PG), via Gubbio n°15.
1.3 La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
1.4 L’Associazione è democratica, apolitica, apartitica e non persegue scopi di lucro.

Art. 2

2.1 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, sociale e culturale ed ha lo scopo di migliorare lo stile di vita delle persone con diabete e di dare un'immagine della condizione diabetica diversa rispetto al passato.
2.2 In particolare l'Associazione si riconosce nei seguenti principi ed impegni, qualificanti il c.d. "spirito CicloMellito":

2.2.1 CICLISMO & DIABETE, attraverso la concreta e quotidiana testimonianza dei propri associati, afferma con forza che l’attività sportiva:

a) è un pilastro insostituibile della terapia del diabete mellito sia di tipo 1 che di tipo 2, migliorando sensibilmente il metabolismo e favorendo un equilibrato controllo della glicemia;

b) aiuta la persona con diabete nell'approccio, anche mentale, alla propria condizione patologica, consentendole di accettarla con serenità, di affrontarla con grinta, di superare timori e difficoltà e, dunque, di cambiare il modo di convivere con essa così da migliorare sensibilmente la propria qualità della vita;

c) aiuta ad abbattere l'ignoranza ed i pregiudizi, anche sociali, che ancora oggi circondano le persone con diabete, dimostrando così che è possibile ed alla portata di tutti una piena esplicazione delle proprie potenzialità umane e sportive, anche in ambito agonistico.

2.2.2 CICLISMO & DIABETE si impegna affinché le persone con diabete, attraverso la pratica sportiva, possano conoscere meglio la propria patologia ed i meccanismi che la regolano, possano raggiungere un autocontrollo ottimale del proprio equilibrio glicemico ed una migliore qualità della vita e possano realizzarsi appieno nella vita sociale, lavorativa e sportiva, con la consapevolezza di poter convivere con il diabete serenamente, senza paure nè privazioni.

2.2.3 CICLISMO & DIABETE condivide pienamente i principi e le determinazioni del "Manifesto dei diritti della persona con diabete" sottoscritto a Roma il 9 luglio 2009.

2.3 L'Associazione intende perseguire detti scopi con le modalità che si riterranno a tal fine più opportune, e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le seguenti attività:
- promozione di incontri, ritrovi ed uscite in bicicletta "a glicemia controllata" tra ciclisti con diabete ("ciclomelliti") per favorire il dialogo, mettere in comune le personali esperienze e convivere serenamente con la propria condizione;

- partecipazione come gruppo a manifestazioni e attività ciclistiche, anche agonistiche;
- organizzazione e promozione di manifestazioni, corsi, tour in bicicletta, stages, convegni ed incontri (anche con personale medico specializzato) al fine di migliorare il controllo metabolico quotidiano anche durante l’attività fisica;
- sensibilizzazione di mass media, opinione pubblica, istituzioni, enti pubblici e privati sull'importanza dell'attività fisica nella prevenzione e cura del diabete;
- assunzione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2.4 L'Associazione collabora con gli enti, le associazioni e le istituzioni, anche mediche e sportive, che aiutano le persone con diabete a migliorare la propria qualità della vita, ad esplicare appieno le proprie potenzialità ed a sconfiggere l'ignoranza ed i pregiudizi le circondano.
2.5 Al fine di meglio testimoniare i principi, gli scopi sociali e lo "spirito CicloMellito" il Consiglio Direttivo potrà prevedere l'obbligo della divisa sociale in occasione di taluni eventi organizzati e/o partecipati dall'Associazione.

TITOLO II

Dei Soci

Art. 3

3.1 I Soci si suddividono in cinque categorie:

A. Soci Fondatori (detti anche “CicloMelliti Fondatori”): sono tali i ciclisti con diabete mellito di tipo 1 o 2 che hanno a suo tempo promosso la costituzione dell'Associazione;
B. Soci Simpatizzanti (detti anche “CicloMelliti Pedalanti”): sono tali i ciclisti con diabete mellito di tipo 1 o 2 che presentano domanda di adesione all'Associazione dichiarando formalmente di aderire alle finalità associative ed alle norme del presente Statuto, di voler ricevere notizie sulle attività sociali e di autorizzare espressamente l'inclusione del proprio nominativo e recapito nel libro soci nonché il trattamento dei propri dati personali e sensibili;
C. Soci Ordinari (detti anche “CicloMelliti Testimonianti”): sono tali i ciclisti con diabete mellito di tipo 1 o 2 che, in aggiunta ai requisiti per la qualifica di Soci Simpatizzanti di cui alla precedente lettera B, sono inoltre in possesso di tutti i seguenti ulteriori requisiti:

a) aver fatto pubblicare online attraverso i siti web di riferimento per l'Associazione (attualmente www.ciclismoediabete.it e www.diabetenolimits.org) il proprio profilo medico-sportivo (c.d. “Scheda CicloMellito” personale); tale scheda deve essere aggiornata almeno con cadenza annuale;
b) aver resocontato nel corso dell'anno solare precedente, attraverso i siti web di riferimento dell'Associazione (attualmente www.ciclismoediabete.it e www.diabetenolimits.org) almeno una esperienza ciclistica “a glicemia controllata” (gara, escursione o altro evento agonistico, amatoriale o cicloturistico);
c) aver partecipato nell'anno solare precedente ad almeno un evento organizzato o partecipato dall’Associazione Ciclismo & Diabete (Campionato Italiano Strada o MTB, stages, ecc.) ivi indossando la divisa sociale.

L'attribuzione della qualifica di Socio Ordinario (“CicloMellito Testimoniante”) avviene in base ai requisiti guadagnati dall'associato nel corso dell'anno solare precedente (es. per il 2010 si fa riferimento ai requisiti riscontrati con riguardo al 2009).

D. Soci Sostenitori: sono gli enti e le persone fisiche, anche non affette da diabete mellito, che il Consiglio Direttivo ammette nell'Associazione in considerazione del particolare supporto economico e/o logistico fornito a Ciclismo & Diabete.
E. Soci Onorari: sono gli enti e le persone fisiche, anche non affette da diabete mellito, che vengono ammessi nell'Associazione per particolari meriti o riconoscimenti ritenuti di primaria importanza dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali solo i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori in possesso dei requisiti di idoneità all'acquisizione dello status di Socio Ordinario.
E' compito del Consiglio Direttivo la concreta classificazione degli associati nelle suindicate categorie nonché la tenuta e l'aggiornamento annuale del Libro Soci.
Ai sensi del D.Lgs. n°460/97 l'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Ogni due anni solari il Consiglio Direttivo provvede a richiedere agli associati se intendono confermare l'adesione all'Associazione per il biennio successivo.

Art. 4

4.1 La richiesta di ammissione va presentata in forma scritta – mediante apposito modulo, pubblicato anche su www.ciclismoediabete.it (o altro sito di riferimento dell'Associazione) - al Presidente, che ne informerà, anche per via telematica, il Consiglio Direttivo, il quale, valutata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, provvederà alla classificazione del socio nella categoria di cui all'art.3 confacente al richiedente ed alla iscrizione dello stesso nel Libro Soci. Al momento della richiesta di iscrizione il richiedente deve fornire, oltre ai propri dati personali, il proprio indirizzo di posta elettronica, che verrà inserito nel Libro Soci ed al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'attività sociale.
4.2 I Soci, entrando a far parte dell'Associazione. si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e ad osservare le disposizioni ed i regolamenti che fossero deliberati dal Consiglio Direttivo.
4.3 I Soci si impegnano a versare, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione, la quota associativa annuale eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

5.1 La qualità di Socio si perde automaticamente per dimissioni, decesso, mancata risposta alla richiesta di conferma dell'adesione formulata annualmente dall'Associazione, mancato pagamento della quota associativa annuale (ove richiesta), nonché per indegnità deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci e per mancata partecipazione per almeno due anni solari consecutivi alle attività sociali (ove non ritenuta giustificata).
5.2 Il Socio Ordinario che non abbia dimostrato di aver essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 lett. C) sub a-b-c nell'anno solare precedente viene automaticamente classificato, per l'anno a venire, come Socio Simpatizzante.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 6

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

A. l'Assemblea dei Soci;
B. il Collegio Consultivo;
C. il Consiglio Direttivo;
D. il Presidente;
E. il Vice Presidente;
F. il Tesoriere.

Sono eleggibili alle cariche sociali solo le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni, abbiano presentato domanda di adesione all'Associazione e siano in possesso dei requisiti di idoneità all'acquisizione dello status di Socio Ordinario.
Il Consiglio Direttivo può istituire ed eleggere il Segretario, indicandone le attribuzioni.
Su deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, il Consiglio Direttivo può istituire ed eleggere il Presidente Onorario.
6.2 Tutte le cariche sono gratuite e non prevedono compenso alcuno. Potranno essere rimborsate solo spese specificatamente documentate sostenute nell'espletamento di specifici incarichi affidati.

Art. 7

Assemblea

7.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative (ove richieste). I Soci Simpatizzanti, i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e il loro eventuale intervento non può essere computato né nel quorum di costituzione dell'Assemblea né ai fini della determinazione delle maggioranze richieste per ogni singola delibera.
7.2 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 maggio (salvo deroga per giustificati motivi, anche logistici ed organizzativi) ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ovvero ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per il corretto svolgimento delle attività sociali.
7.3 L'Assemblea può tenersi in qualsiasi località, anche con modalità telematiche (a condizione che vengano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento tra i Soci) ed alla convocazione provvede il Presidente mediante invito spedito per email a tutti i Soci aventi diritto di voto (all'indirizzo di posta elettronica specificato nel Libro Soci) almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo di convocazione e può essere inviato anche ai Soci non aventi diritto di voto.
7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Funge da Segretario un Socio nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Ogni Socio con diritto ad un voto può esprimere un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega in forma scritta; ciascun Socio potrà essere portatore di una sola delega.
7.5 L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni, nei casi in cui non sia espressamente previsto, sono prese a maggioranza semplice dei votanti: le modalità di votazione saranno stabilite di volta in volta dal Presidente.
7.6 Delle riunioni è redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
7.7 All'Assemblea competono:

A. l'esame dei problemi di interesse generale dell'Associazione;
B. l'elezione dei membri del Collegio Consultivo;
C. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
D. la deliberazione sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
E. le deliberazioni concernenti tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 8
Collegio Consultivo e Consiglio Direttivo

8.1 Il Collegio Consultivo è composto da 12 membri eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. Almeno 5 (cinque) dei suoi membri devono essere scelti tra i Soci Fondatori.
Esso nomina al proprio interno i 7 membri del Consiglio Direttivo e coadiuva, con funzioni istruttorie e consultive, l'attività dello stesso.
8.2 Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione ed è composto da n°7 membri eletti dal Collegio Consultivo al proprio interno. Almeno 3 (tre) dei suoi membri devono essere scelti tra i Soci Fondatori. Esso dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile ma può essere rimosso dall'Assemblea in qualsiasi momento con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei soci.
8.3 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con funzioni istruttorie, consultive e senza diritto di voto, i 5 membri del Collegio Consultivo non facenti parte del Consiglio Direttivo stesso. A tali riunioni possono inoltre essere invitati, a discrezione della maggioranza del Consiglio Direttivo, altri Soci i quali, pur senza diritto di voto, possono partecipare alle discussioni e formulare pareri consultivi ove richiesti.
8.4 Qualora per qualsivoglia motivo venga meno un Consigliere, il Collegio Consultivo provvede senza ritardo alla sua sostituzione con un altro dei propri membri. Qualora invece venga meno uno dei membri del Collegio Consultivo, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
8.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea e per deliberare sulla quota associativa annuale.
8.6 Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte con le modalità fissate per la convocazione delle assemblee di cui all'art. 7 del presente Statuto.
8.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente; le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti.
8.8 Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; le modalità delle votazioni sono stabilite dal Presidente. In caso di parità di voti, al voto del Presidente è attribuito valore doppio.
Quando le votazioni riguardano nomine o persone si procede a scrutinio segreto a meno che, all'unanimità dei Consiglieri presenti, non si decida diversamente.
8.9 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
8.10    Il Consiglio Direttivo:

A. nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Tesoriere
B. programma l'attività dell'Associazione nel rispetto delle finalità della stessa;
C. nomina i responsabili delle varie attività e manifestazioni di volta in volta organizzate, i quali risponderanno al Consiglio del loro operato;
D. delibera i regolamenti interni per la vita associativa;
E. esamina e delibera sui bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
F. delibera sull'assunzione di eventuali dipendenti;
G. delibera su tutte le materie di carattere economico, patrimoniale e finanziario riguardanti l'Associazione;
H. delibera sulle domande di ammissione dei Soci Simpatizzanti, Ordinari, Sostenitori ed Onorari;
I. può istituire, in casi particolari e per maggiore funzionalità, un gruppo ristretto con funzioni di Comitato Esecutivo fissandone le attribuzioni;
J. delibera sulla determinazione delle quote annuali dovute dai Soci;
K. delibera sulle eventuali richieste avanzate dagli associati per il rimborso delle spese sostenute per il compimento delle attività sociali.

Art. 9

Il Presidente

 

9.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
9.2 È il legale rappresentante dell'Associazione, dirige l'Associazione, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, provvede alla tenuta del Libro Soci e vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto.
9.3 Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
9.4 Assieme al Tesoriere predispone lo schema di bilancio e cura la gestione della cassa dell'Associazione, provvedendo alla tenuta dei verbali, dei bilanci, del registro soci, delle ricevute contabili, ecc..
9.5 Per necessità o urgenza e per garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al Vice Presidente o, in sua vece, ad un membro del Consiglio Direttivo.
9.6 In ogni caso saranno prerogative esclusive del Presidente, che ne risponderà personalmente nei confronti dell'Associazione, salvo sua delega scritta ad altro socio ratificata dal Consiglio Direttivo: a)
sottoscrivere impegni e richieste verso terzi, in nome e per conto dell'Associazione; b) concludere contratti riguardanti l'attività associativa; c) rilasciare dichiarazioni e quietanze in nome e per conto dell'Associazione.
9.7 In caso di urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno però essere ratificati dal Consiglio medesimo nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere svolta entro il termine massimo di 90 giorni.

Art.10

Vice Presidente

 

10.1 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
10.2 Al Vice Presidente possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo le più ampie deleghe e responsabilità in relazione all'attività che l'Associazione intende svolgere.

Art. 11
Tesoriere

11.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i suoi membri. Dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. Sovrintende alla gestione contabile dell'Associazione in base alle delibere del Consiglio e del Presidente. E' autorizzato a sottoscrivere gli ordinativi di incasso e di pagamento. Assieme al Presidente predispone i bilanci preventivo e consuntivo e ne cura l'informativa. E' facoltà del Consiglio Direttivo, al momento del conferimento delle cariche sociali, cumulare nella stessa persona la carica di Tesoriere a quella di Presidente o Vice Presidente.

TITOLO IV

Altre norme

 

Art. 12
Patrimonio Sociale

12.1 Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, dagli eventuali contributi degli associati, di Soci Sostenitori o di terzi, dagli eventuali proventi delle attività sociali e da tutti quei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che comunque diverranno di proprietà o entreranno in possesso dell'Associazione. Con il patrimonio sociale si provvede alle spese di mantenimento dell'Associazione e a tutte le occorrenze concernenti lo svolgimento della sua attività. Gli associati non possono né chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere alcunché in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto sociale.
12.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
12.3 L'associazione non potrà distribuire, né direttamente né indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che tali distribuzioni non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS.

Art. 13
Bilancio preventivo e consuntivo

13.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo, predisposto ogni anno dal Tesoriere e dal Presidente, viene sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio.

Art. 14
Responsabilità verso i soci

 

14.1 L'Associazione non è responsabile verso i Soci per danni che dovessero subire in conseguenza di infortuni o incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare nello svolgimento delle attività sociali. Con l'adesione all'Associazione il Socio rinuncia automaticamente a far valere nei confronti della stessa qualsivoglia eventuale pretesa risarcitoria, anche futura.

Art. 15
Controversie sociali

15.1 Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, ad un collegio di tre probiviri da nominarsi dal Consiglio Direttivo al di fuori dei suoi membri, i quali decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo inappellabile.

Art. 16
Modificazioni statutarie

16.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto possono essere deliberate soltanto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti e previo parere favorevole di almeno un terzo dei Soci Ordinari e Fondatori.

Art. 17
Scioglimento dell'Associazione

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto e la maggioranza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto in Assemblea (Soci Ordinari e Soci Fondatori). Successivamente l'Assemblea nomina un Collegio di Liquidatori composto da 3 (tre) membri stabilendone i poteri e gli eventuali compensi, che provvederà alla liquidazione del patrimonio sociale ed alla destinazione dello stesso in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n°460/97 sulle O.N.L.U.S..
17.2 In caso di liquidazione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge n°662 del 23/12/1996, fatta salva l'eventuale diversa destinazione prevista per legge.

Art. 18
Norme Generali

18.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.